(Pubblicata nel Bollettino ufficiale 
  della Regione Trentino-Alto Adige n. 44/I-II del 2 novembre 2011) 
 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
    1. Questa legge detta disposizioni per  prevenire  situazioni  di
difficolta' e consentire il pieno  sviluppo  della  personalita'  dei
soggetti  con  disturbi  specifici  di  apprendimento  (DSA),   quali
disturbi evolutivi delle  abilita'  scolastiche  che  comprendono  il
disturbo specifico della lettura, della compitazione e delle abilita'
aritmetiche  o  disturbi  misti  delle  capacita'  scolastiche;  tali
disturbi interessano  uno  specifico  dominio  di  abilita'  in  modo
significativo ma circoscritto,  lasciando  intatto  il  funzionamento
intellettivo generale. Resta fermo quanto previsto dall'art. 74 della
legge provinciale 7  agosto  2006,  n.  5  (legge  provinciale  sulla
scuola), come modificato dall'art. 4  di  questa  legge,  e  dal  suo
regolamento di attuazione, in merito agli studenti con DSA. 
    2. Questa legge ha lo scopo di: 
      a) garantire le condizioni affinche'  i  soggetti  con  DSA  si
realizzino nella scuola, nel lavoro, nella formazione professionale e
in ogni altro contesto nel quale si sviluppa e realizza la persona; 
      b)  promuovere  specifiche  iniziative  volte  a  favorire   la
riabilitazione, sostenere l'apprendimento,  agevolare  l'integrazione
dei soggetti con DSA; 
      c) promuovere la diagnosi precoce dei DSA  nell'ambito  di  una
stretta collaborazione tra  famiglie,  strutture  sanitarie,  sistema
educativo di istruzione e formazione del Trentino e associazionismo; 
      d) promuovere iniziative formative per i docenti, gli operatori
dei servizi e i genitori.