(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 44/I-II del 2 novembre 2011) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1 Oggetto e finalita' 1. Questa legge detta disposizioni per prevenire situazioni di difficolta' e consentire il pieno sviluppo della personalita' dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA), quali disturbi evolutivi delle abilita' scolastiche che comprendono il disturbo specifico della lettura, della compitazione e delle abilita' aritmetiche o disturbi misti delle capacita' scolastiche; tali disturbi interessano uno specifico dominio di abilita' in modo significativo ma circoscritto, lasciando intatto il funzionamento intellettivo generale. Resta fermo quanto previsto dall'art. 74 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola), come modificato dall'art. 4 di questa legge, e dal suo regolamento di attuazione, in merito agli studenti con DSA. 2. Questa legge ha lo scopo di: a) garantire le condizioni affinche' i soggetti con DSA si realizzino nella scuola, nel lavoro, nella formazione professionale e in ogni altro contesto nel quale si sviluppa e realizza la persona; b) promuovere specifiche iniziative volte a favorire la riabilitazione, sostenere l'apprendimento, agevolare l'integrazione dei soggetti con DSA; c) promuovere la diagnosi precoce dei DSA nell'ambito di una stretta collaborazione tra famiglie, strutture sanitarie, sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino e associazionismo; d) promuovere iniziative formative per i docenti, gli operatori dei servizi e i genitori.